Per iniziare diamo una definizione semplice e breve al decreto ingiuntivo: questo è un ordine emanato da un giudice, indirizzato nei confronti di un debitore. Il decreto ingiuntivo impone di adempiere ad una obbligazione precedentemente presa. Entrando nella fattispecie dei decreti ingiuntivi relativi a situazioni debitorie, il caso più attuale è la forzata restituzione di denaro entro un determinato periodo di tempo (di solito si tratta di 40 giorni).

E’ il creditore a richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, questo è disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c. . Il vantaggio principale è quello di essere molto più veloce e meno costoso rispetto ad un procedimento giudiziario ordinario. 

Il creditore per ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo deve dimostrare che il credito abbia alcuni requisiti:
– sia provabile attraverso una prova scritto (polizze e promesse unilaterali per scrittura privata, telegrammi, estratti autentici delle scritture contabili e in alcuni casi anche le fatture commerciali);
– sia determinabile e consista nella consegna di una somma di denaro oppure di una quantità determinata di cose fungibili oppure ancora nella consegna di una cosa mobile determinata. 

Il debitore può opporsi, attraverso atto di citazione (art. 645 c.p.c.), contro un decreto ingiuntivo entro i termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni). Alcuni possibili motivi per opporsi al decreto ingiuntivo possono essere: se il debito è scaduto (quindi prescritto), se questo non è mai nato o già estinto.

A seguito dell’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

Ci sono alcune eccezioni: ad esempio l’art. 642 c.p.c. prevede l’immediata esecuzione del decreto ingiuntivo, su istanza del ricorrente (questo vuol dire che non è necessario aspettare il termine di 40 giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). 

Su istanza dell’opponente, il giudice può anche decidere di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, se ricorrono gravi motivi, (art. 649 c.p.c.).