L’articolo 11, comma 8 introduce un nuovo reato: 

l’adescamento di minorenni. 
 
La disposizione, che introduce nel codice penale l’articolo 609-undecies, parte dalla volontà di 
offrire una tutela penale ai minori di sedici anni vittime di comportamenti seduttivi, perpetrati 
anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, mediante i quali un soggetto intenzionato ad 
abusare o sfruttare sessualmente il minore medesimo mira a superarne la diffidenza e ad 
ottenerne la fiducia, al fine di realizzare più facilmente le proprie mire. 
 
Il limite di età della vittima, entro il quale si configura il reato in oggetto, è stato individuato 
tenendo in conto l’influenzabilità che normalmente caratterizza i soggetti minorenni appartenenti a 
tale fascia. 
 
Il fenomeno, conosciuto all’estero come grooming (da to groom, “curare”), è un metodo usato per 
indebolire la volontà del minore in modo da ottenerne il massimo controllo. In questo attività colui 
che abusa della vittima la induce gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di 
manipolazione psicologica. Il metodo può essere diverso: ad esempio attraverso una subdola opera 
di convincimento effettuata attraverso una normale comunicazione (es: chat) e/o supportando questa 
attività con l’invio di immagini pedopornografiche al minore. Il fine è sempre lo stesso: cioè quello 
di convincere la potenziale vittima della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori. 
 
Questa tipologia di adescamento, proprio perché svolta in maniera “amichevole”, è in realtà molto 
insidiosa ed è utilizzata soprattutto in Internet con le chat line e attraverso lo scambio di sms. 
 
In Europa se ne parla molto, ma la legislazione nazionale dei Paesi è alquanto carente. Infatti l’unico 
stato che ha recentemente introdotto la previsione del grooming come fattispecie di reato è il Regno 
Unito specificando che: “è reato ogni condotta tesa ad organizzare un incontro, per se stessi o per 
conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente”. Altri paesi che hanno introdotto 
una ancora più specifica fattispecie di reato relativa al grooming sono l’Australia, il Canada ed 
alcuni stati degli USA, i quali hanno previsto sanzioni penali per il solo fatto di “instaurare una 
comunicazione (attraverso internet) al fine di sedurre un minore per poi abusarne sessualmente”. 
 
Ai sensi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Salvaguardia dei diritti dell’uomo, allo 
stato attuale, per grooming si intende la condotta dell’adulto che comunica con il minore o compie 
altre azioni finalizzate ad incontrarlo, con l’intento di commettere reati quali l’abuso sessuale, la 
prostituzione o per organizzare performances pornografiche

Fonte: www.governo.it
 
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