La Suprema Corte di Cassazione IV Sezione Penale, Sentenza 13 – 27 febbraio 2014, n. 9699, ha affrontato un caso di una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa responsabilità penale per lesioni colpose, per la caduta da un ponte di 4 metri di un dipendente.
I giudici della Suprema Corte hanno considerato penalmente colpevoli sia il capo cantiere che il datore di lavoro per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. I due imputati hanno omesso aspetti fondamentali sulle suddette norme di sicurezza nei cantieri edili ed inoltre hanno mancato di vigilare sulle condizioni di sicurezza del lavoro nel cantiere da loro gestito.
Gli ermellini hanno rigettato il ricorso degli imputati, condannati sia in primo che in secondo grado, perchè “a conferma della correttezza della decisione dei giudici di merito, l’orientamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491/2013, Rv. 254403).
La Suprema Corte sottolinea “in modo del tutto pertinente la corte territoriale ha fatto riferimento, nel caso di specie, al vigore del principio generale ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitarle ad ognuno dei titolari di tale posizione (Cass., Sez. 4, n. 18826/2012, Rv 253850; Cass., Sez. 4, n. 46849/2011, Rv. 252149)”.
In ultimo in relazione al mancato riconoscimento, in favore di uno dei due imputati, delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., i giudici hanno precisato che “avendo la corte territoriale a tal fine correttamente evidenziato, con motivazione congruamente e logicamente argomentata, l’incidenza ostativa dei diversi precedenti penali dell’imputato (anche per gravi reati) e atteso 1 assoluto difetto di alcuna allegazione di natura argomentativa o probatoria a fondamento dell’asserito ricorso dei presupposti per 1 applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. in questa sede per la prima volta invocata dall’imputato”.
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