Lo stabilisce la Corte di cassazione, Sezione III civile – Sentenza 4 febbraio 2014 n. 2413, affermando che per l’infortunio di un alunno in gita la responsabilità è della scuola, anche se l’incidente è accaduto per la condotta scorretta dell’allievo o degli altri studenti.
Alla luce di questo motivo, per i giudici della Suprema Corte è corretta la liquidazione sia del danno biologico che di quello morale.
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