Come tutti sappiamo quando due persone decidono di mettere fine alla loro relazione, di regola i figli vengono affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori (art. 155 cod. civ.), tranne in alcuni casi in cui c’è l’affido esclusivo. E’ anche vero che in pratica il bambino rimarrà più tempo con uno dei due (spesso la madre).
Quindi chi decide i tempi e le modalità di frequentazione con l’altro genitore?
La soluzione migliore per tutti è quella in cui sono stesso i genitori a concordare questi incontri, ma se i due non riescono a trovare un punto in comune è il giudice a decidere.
Il giudice però, come precisato anche in una sentenza della Corte d’appello di Catania (C.A. di Catania, decreto del 16.10.13.), può soltanto stabilire una regolamentazione minima degli incontri, senza negare il diritto di genitori e figli a frequentarsi in modo continuativo. Infatti il giudice può decidere ad esempio che il genitore non convivente deve trascorrere con i figli almeno 1 giorno a settimana ma non può indicare nel dettaglio i giorni e le esatte modalità degli incontri, che vanno comunque demandate al buon senso dei genitori e alla capacità di anteporre l’interesse dei bambini a quelli personali e al conflitto giudiziario.
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