L’anno passato sotto l’albero di Natale c’era un regalo in più; la Cassazione a Sezione Unite Civili si è espressa con la sentenza n. 16379/14 depositata il 14 luglio scorso sulla disciplina del matrimonio concordatario.
Tale matrimonio, fu introdotto dai Patti Lateranensi nel 1929 ed attualmente disciplinato dagli accordi di Palazzo Madama del 1984 e prevede che la celebrazione del matrimonio in rito cattolico, abbia anche effetti civili, previe pubblicazioni nella casa comunale e con successiva trascrizione nei registri di stato civile.
Quando il matrimonio finisce, gli effetti civili cessano col divorzio, mentre, secondo la dottrina cattolica, il matrimonio è un vincolo indissolubile, quindi eterno.
Di conseguenza per far cessare gli effetti sacri del matrimonio cattolico è necessario dimostrare che esistono dei validi motivi, per renderlo nullo, come ad esempio: impotenza perpetua, maschile o femminile, infermità, malattia fisica o mentale od altro.
Ottenere l’annullamento del matrimonio, non è semplice, in quanto è necessario ottenere la doppia sentenza conforme, ossia, il Tribunale di primo grado deve emanare una sentenza che dovrà essere confermata nel Tribunale di secondo grado, in caso contrario, sarà il Tribunale della Rota Romana ad esprimersi in maniera definitiva.
Il soggetto che ha interesse nel veder dichiarato nullo il suo matrimonio, dovrà dimostrare che i motivi di nullità esistono e sono gravi, come la riserva mentale, presentata da una donna che ha chiesto ed ottenuto, lo scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio di questa donna è durato più di dieci anni ed ha visto la nascita di una figlia, quindi essendo la convivenza e la procreazioni, motivi di avvenuto matrimonio, non sarebbe stato possibile scioglierlo; ma la donna, afferma, di essere atea da sempre e che questa è notizia risaputa, quindi La Suprema Corte, con tutto il rispetto per il Tribunale ecclesiastico, ha decretato che la vita coniugale è qualcosa di molto complesso da non poter essere etichettato come mera convivenza.
In conclusione la Cassazione ha stabilito, secondo diritto e ragionevolezza, che vengano prese come riferimento la legge 184 del 1983 sull’adozione dei minori. Quindi se il matrimonio è durato per almeno tre anni, il matrimonio nullo per il diritto canonico, non può essere considerato tale dall’ordinamento italiano. Quindi sarà necessario rifiutare la deliberazione.