La Corte di Cassazione, VI Sezione Civile – 1, ordinanza 10 dicembre 2013 – 24 febbraio 2014, n. 4304, affronta un particolare caso di divorzio tra una coppia italo-siriana, nozze celebrate in Siria.

Secondo i giudici “ai sensi, dell’art. 64 lett. A) L. 218/95, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall’art. 32 medesima legge. Nella specie, è pacifico che il matrimonio tra le parti fu celebrato in Siria e che entrambi i coniugi hanno cittadinanza siriana, oltre che italiana”.

Alla luce di questo, la Suprema Corte “non rileva la pendenza di un procedimento di separazione, necessariamente differente ed autonomo rispetto a quello di divorzio anche con riferimento all’elemento temporale considerato”

Infine gli ermellini concludono dicendo che “nulla vieta che i coniugi possano adire il giudice siriano o quello italiano per una diversa regolamentazione”.

 

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