Indipendentemente se si tratta di un corteggiatore, un ex, un malintenzionato, si configura il reato di molestie telefoniche quando questi chiama la vittima e dopo qualche secondo di silenzio riaggancia il telefono.

La condotta è illecita e viene penalmente punita, lo afferma la Corte di Cassazione, sent. n. 20200/13 del 10.05.2013, chiarendo che il reato si configura anche se le molestie telefoniche avvengono per un breve periodo (nel caso in oggetto 12 chiamate, ciascuna di 1 secondo, in una settimana). Di conseguenza per lo stalker scattano le manette per aver scosso la tranquillità psichica della vittima.

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