La vita per gli studenti-lavoratori di certo non è monotona, le giornate volano tra mille cose da fare: studio e lezioni, esami e lavoro.
La legge prevede delle misure specifiche per garantire la prosecuzione degli studi e la crescita professionale:
– Diritto alla frequenza di corsi di studio è il diritto che offre agli studenti-lavoratori la possibilità di riuscire a far combaciare turni di lavoro e studio. Questo avviene attraverso turni di lavoro che consentono anche di frequentare i corsi e preparare gli esami. Inoltre è da sottolineare che gli studenti-lavoratori non sono obbligati a fare ore di straordinario (Art. 10 L. n. 300/1970 – Statuto dei lavoratori);
– Lo studente-lavoratore ha diritto a permessi giornalieri retribuiti per affrontare un esame (anche quando l’esame è diviso in prova scritta e orale);
– Congedo per la formazione: questo si divide in congedo per la formazione continua e quello per la formazione extra-lavorativa, infatti i lavoratori hanno diritto a poter seguire corsi di formazione per tutta la loro vita, per aumentare la loro cultura e le competenze professionali.
Nel primo caso il corso può essere scelto dal dipendente o imposto dalla sua azienda. In entrambi i casi la contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, disciplina la materia.
A differenza il congedo per la formazione extra-lavorativa è valido solo per i lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la stessa azienda. Quest’ultimi possono chiedere la sospensione del lavoro per massimo 11 mesi, continuo o frazionato. Questo tipo di congedo è finalizzato a completare un percorso di studi diverso dall’attività formative organizzate e/o finanziate dall’azienda. Il datore di lavoro può rifiutare la richiesta di congedo, qualora accettasse il lavoratore ha la garanzia di conservare il posto, ma a quest’ultimo non spetta alcuna retribuzione e inoltre non matura l’anzianità di servizio. I dettagli sono definiti dalla contrattazione collettiva.
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