Negli ultimi anni abbiamo assistito al cosidetto fenomeno del “turismo energetico”, trattasi del caso in cui il consumatore non paga le bollette per i servizi fruiti e prima che gli venga staccato il contatore del gas o della luce, decide di cambiare compagnia di fornitura.
La conseguenza consiste nel fatto che la vecchia compagnia lascia correre, non trovando conveniente ricorrere alle vie legali per il recupero del loro credito, dati gli importi modesti rispetto ai costi giudiziari, mentre la nuova compagnia non può far altro che accettare il nuovo cliente, inconsapevole delle vicende precedenti.
Proprio per far fronte a tale problematica, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aveva esplicitamente introdotto il Sind “Sistema indennitario”, che sempre rispettando la privacy dei consumatori, quindi con tutte le possibili cautele sui dati sensibili degli stessi, ha fatto in modo che ogni cliente potesse essere in un certo qual modo classificato in base alle sue qualità di pagatore, motivo per il quale è stata introdotta la voce C-Mor (ossia Cliente Moroso) sulle fatture dell’elettricità.
Tale voce, in pratica, rappresenta l’ammontare dei debiti del consumatore verso il precedente gestore, importo che il nuovo gestore è tenuto a riscuotere, pena l’interruzione della fornitura.
Purtroppo o per fortuna, però, l’Aeeg non aveva fatto i conti con il Tar della Lombardia, il quale ha annullato tale delibera, argomentando che “non sussiste alcuna norma che attribuisca all’Autorità il potere di incidere sull’oggetto e sugli effetti del contratto di fornitura”.
In sintesi, non è possibile per i venditori uscenti chiedere al consumatore il pagamento delle morosità nelle fatture del venditore entrante.
Insomma l’Autorithy dell’energia si è spinta oltre le sue competenze.
Cosa succede se non si paga una bolletta?
Se l’utente non paga la bolletta entro la scadenza indicata sulla stessa, il venditore è tenuto ad inviargli una raccomandata che indichi le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento; il termine oltre il quale, se l’utente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura; l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile.
Nella stessa raccomandata dev’essere poi specificato il termine ultimo di pagamento, che non può essere inferiore a 20 giorni dalla sua emissione, nè inferiore a 15 giorni dal suo invio.
Fate comunque attenzione, perché nel caso in cui l’utente non provveda al pagamento, il venditore non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, termine che verrà calcolato a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora (raccomandata).
La fornitura non può essere sospesa:
– quando il cliente non è stato avvisato con la raccomandata di cui sopra;
– quando la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
– quando il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore;
– quando il cliente ha presentato un reclamo scritto conseguente al non corretto funzionamento del contatore accertato dal distributore competente;