QUANDO E PER QUALI MOTIVI
Il consumatore ha il diritto al recesso relativamente ai contratti di acquisto di beni e servizi
– conclusi a distanza (non soltanto su internet, ma anche mediante offerte telefoniche, cataloghi, ecc.);
– fuori dai locali commerciali (ad esempio, vendite porta a porta).
Si può esercitare il diritto di recesso per acquisti effettuati in ogni Paese dell’Unione Europea (foro competente per un eventuale procedimento è quello del consumatore ad es. Tribunale di Roma).
Si esercita il diritto al recesso :
A) senza specificarne il motivo, comunicando solo la volontà di recedere;
B) senza penali e senza alcuna spesa, neanche le spese di spedizione della merce. Se il contratto lo prevede espressamente, il consumatore potrà essere tenuto al pagamento delle sole spese di spedizione di restituzione al venditore della merce già consegnata;
C) senza il consenso della controparte, ovvero basta la semplice comunicazione senza attendere la risposta.
TERMINE
Il termine di legge per esercitare il diritto di recesso è di 10 giorni (14 giorni in Europa mentre in Italia dal 14 giugno 2014) salvo eccezioni (art. 64 e 65 codice del consumo), termine che in caso di omessa o carente comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso diventa di 60 giorni dalla conclusione del contratto e 90 giorni dalla consegna del bene (dodici mesi in Europa mentre in Italia dal 14 giugno 2014).
COME ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso si esercita con l’invio entro il termine di dieci giorni di una comunicazione scritta alla sede del venditore o professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. È possibile inviare la comunicazione, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica ordinaria e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro le quarantotto ore successive (art. 64 codice del consumo).
RECESSO DI ACQUISTI FINANZIATI O GARANTITI DA CAMBIALI
Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E’ nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio sia interamente o parzialmente coperto da un finanziamento concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità. Il venditore deve comunicare alla finanziaria l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate alla finanziaria dal venditore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Il venditore, dal 14 giugno 2014, non potrà imporre al consumatore, in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat, tariffe superiori.
DIRITTO DI RECESSO E GARANZIA
Diverso dal recesso, è il diritto del consumatore, nei primi 2 anni dall’acquisto, a scegliere senza spese fra riparazione o sostituzione in garanzia per difetti dichiarati al venditore nei primi due mesi. Tale diritto vale anche per acquisto sottocosto, promozioni o in periodi di saldi, e in assenza della confezione originale e non può essere rifiutato dal venditore.
L’AsCii da 1997 si impegna a tutelare i consumatori dai contratti poco chiari e trasparenti stipulati anche con i professionisti per i quali è stato predisposto un contratto a tutela dei consumatori.
Nel caso in cui vuoi verificare il tuo contratto oppure devi essere tutelato contattaci a contratti@ascii.it