La prescrizione nell’ordinamento civile italiano indica l’estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo (la materia è regolata dagli articoli 2934 – 2963 del Codice Civile).
La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio da un giudice. Questo vuol dire che bisogna contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza attendere che sia il giudice a rilevare il fatto, ovviamente il pagamento del debito preclude la possibilità di opporre la prescrizione.
La prescrizione può essere soggetta a sospensione od ad interruzione: nel primo caso questa può essere determinata ad esempio dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti, marito e moglie, genitori e figli minori (vedi art.2941 del codice civile); nel caso dell’interruzione questa può avvenire quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta – od intimazione – scritta. Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere. La sospensione crea una pausa, l’interruzione invece toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
Tempi, durata e calcolo della prescrizione:
Esiste per legge una prescrizione ordinaria a cui fanno riferimento tutti i crediti per i quali non viene specificato dalla legge qualcosa di diverso. questo termine e’ di 10 anni.
Esistono anche delle prescrizioni brevi della durata di 5 anni.
Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche’ si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l’onere della prova – del mancato pagamento – e’ a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e’ sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo’ far valere il diritto e termina quando si e’ compiuto l’ultimo giorno. Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e’ prorogato al giorno successivo non festivo.
Termini di prescrizione dei debiti
Si prescrivono in 6 Mesi:
– Prestazioni alberghiere: il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l’albergatore puo’ richiedere il pagamento del vitto e dell’alloggio;
– Assegni: Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in 6 mesi dallo scadere del termine di presentazione dell’assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in 6 mesi calcolati dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata fatta contro di lui.
Si prescrivono in 1 anno:
– rate di premi di assicurazioni: il termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle rate ed e’ il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti;
– il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
– i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa, la prescrizione è di diciotto mesi;
– i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;
– il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni;
– il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore (presuntiva);
– il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (presuntiva);
il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione (presuntiva);
– il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità (presuntiva);
– il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (presuntiva);
– il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali (presuntiva);
– compensi degli ufficiali giudiziari;
– iscrizioni a scuole e palestre private.
– Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone:
un anno a partire dall’arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e’ avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e’ di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
Si prescrivono in 3 anni:
– il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (presuntiva);
– il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (presuntiva);
– il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero (presuntiva);
degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese (presuntiva).
– Cambiali (tratte e paghero’): con inizio a decorrere dalla scadenza. E’ il termine in cui si prescrive il diritto all’azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti.
– Bollo auto, pagamenti e rimborsi: in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l’auto e’ stata venduta nel frattempo.
Si prescrivono in 5 anni:
– le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
– il capitale nominale dei titoli di Stato;
– le annualità delle pensioni alimentari;
– le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
– gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
– le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
– i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese;
– l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori;
– spese condominiali;
– bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche’ tutto cio’ che dev’essere pagato in riferimento all’anno o alla frazione di anno;
– contravvenzioni stradali (multe per violazione al c.d.s), gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni;
– rate di mutuo o finanziamento e (in generale) pagamenti rateali.
Per quanto riguarda i rapporti con la Banca conviene conservare tutta la documentazione del mutuo per 10 anni dalla sua scadenza;
– dichiarazioni dei redditi (unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.);
– contributi inps.
Si prescrivono in 10 anni:
– accreditamento indebito su conto corrente: per errori di questo tipo, a vantaggio del correntista, il termine di prescrizione può arrivare a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94);
– tributi locali (ici, tarsu, tosap, imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni), mentre per la decadenza massima per gli avvisi è di 5 anni;
– fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori:
10 anni a partire dal compimento della prestazione.
– canone rai.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (ad esempio il riconoscimento di eredità). Per approfondire l’argomento potete consultare la norma regolatrice (art.2934 c.c.).