Una recente sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere analizza un caso inerente la responsabilità da cose in custodia gravante sul condominio.
La sentenza (Trib.le di S. Maria Capua Vetere) ha stabilito che il condominio non è responsabile per la rottura della condotta fecale e per i danni sopportati a causa di tale evento da una dei condomini, se tale evento è stato determinato dalla condotta di un terzo soggetto ovvero il proprietario dell’appartamento.
L’articolo 2051 del codice civile individua una forma di responsabilità oggettiva che scaturisce dall’esistenza di un rapporto di custodia fra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo. Il custode di un bene, il condominio, quindi, resta responsabile fino a quando non interviene un elemento esterno che viene ad interrompere il nesso causale fra cosa ed evento.
Il fatto imprevedibile ed inevitabile che esonera il condominio dalle sue responsabilità coincide con l’uso improprio del water da parte di uno dei proprietari degli appartamenti dello stabile, ove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione e la caduta di un oggetto pesante nel water ha prodotto come effetto la rottura della condotta fecale che ha provocato danni ai locali a piano terra di proprietà di una dei condomini.
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