Una donna anziana decide di trasferire nuda proprietà alla nipote in cambio di assistenza, ma la nipote una volte ricevuto il “regalo” non si occupa mai della zia. A questo punto quest’ultima decide di riprendersi l’abitazione.

Nel caso in oggetto è intervenuta la Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 settembre – 25 ottobre 2013, n. 24169, respingendo il ricordo della nipote che rivoleva la casa. Questa doveva prendersi cura della zia, perchè come spiegano i giudici della Suprema Corte: per invalidare la transazione devono esserci elementi imprescindibili res dubia e nel caso in oggetto naturalmente il rapporto della nipote con la zia. 

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