Un licenziamento viene considerato illegittimo quando è affetto dai seguenti casi:
– qualora sia stato determinato da un motivo ritenuto non lecito è considerato illegittimo per nullità, mentre invece viene considerato “illegittimo per inefficacia”, significa che è ritenuto privo di tutti i requisiti formali sanciti dall’art. 2 della Legge 604/1966;
– diverso è invece il licenziamento “illegittimo per inesistenza”, perché quest’ultimo è stato effettuato oralmente e non per via formale; 
– casi diversi, sono invece quando è ritenuto privo dei fondamentali requisiti, ovvero giusta causa e motivo giustificato, in questo caso si parla si parla di licenziamento illegittimo per annullabilità.

Tutto ciò che riguarda il licenziamento illegittimo è ratificato nell”art. 6 della Legge 604/1966. La normativa prevede la necessità, da parte del dipendente, di impugnare la lettera di licenziamento entro i 60 giorni dall’atto di recesso notificato dal datore di lavoro. Se non vengono rispettati i termini di legge, c’è il rischio che decada la facoltà di impugnazione del licenziamento.
L’impugnazione va effettuata attraverso qualsivoglia atto scritto, che sia ritenuto idoneo di dimostrare la volontà del dipendente ad intervenire con azioni legali, anche in forma extragiudiziale.

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