La Corte di Cassazione, sent. n. 47830 del 2.12.2013., afferma che per parlare di illecito penale, è necessario che il rumore disturbi una pluralità indeterminata di persone, dunque, l’intero condominio e gli abitanti degli edifici vicini. 

A differenza nel caso di rumori, schiamazzi, musica ad alto volume ecc., ricorre il reato di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone solo se il rumore:
– supera la soglia di normale tollerabilità (in questo caso c’è bisogno di una perizia fonografica);
– disturbi non solo il vicino accanto o del piano superiore/inferiore, ma anche tutti gli altri condomini nello stabile o negli edifici vicini.

Se questo rumore supera la soglia di “normale tollerabilità”, si configura un illecito civile e il vicino può agire dinanzi al giudice per ottenere il risarcimento del danno e, se del caso, un provvedimento di urgenza per intimare al vicino di cessare la condotta lesiva della quiete e del riposo.

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